Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 8 - Lavori e depositi sulle strade Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;

b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse;

d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;

e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale “lavori” da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 9 - Competizioni sportive su strada Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal que- store. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare la autorizzazione i prefetti delle province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Per le gare di velocità l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'automobile club d'italia, se si tratti di gara automobilistica, o della federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica ed al nulla osta del ministro per i lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del ministro per i lavori pubblici, quando, anzichè di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore, il quale può modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumità pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola il divieto di transito è punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 10 - Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare:

a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinano un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37;

b) in casi eccezionali e per giustificati motivi, il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'art. 33;

c) la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensio- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. ni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. Per le autostrade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. L'autorizzazione è data volta per volta o per più trasporti o per determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti. L'autorizzazione può essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e con la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura della strada in relazione alle cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione non può essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola senza avere con se l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 11 - Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento. Sui veicoli è vietata qualsiasi pubblicità luminosa o a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non può superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il prefetto, riconosciutane la legalità, rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato stabilita dal testo unico 14 aprile 1910 n. 639. Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime. Nulla è innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Art. 12 - Strade vicinali Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal comune. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Titolo II Segnalazione stradale

Art. 13 - Segnali stradali I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade:

a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale “strada con diritto di precedenza” fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale “passaggio a livello” deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;

b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;

c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità a carico ai comuni; quello di porre il segnale _arrestarsi al crocevia_ fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata;

d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengono opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali “termine della precedenza” e “strada con precedenza”, a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale “arrestarsi al crocevia”. I comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;

e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale “posto di soccorso”; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei cen tri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.

Art. 14 - Segni sulla carreggiata La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni. I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue. Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate. Le strisce discontinue longitudinali delimitano anche esse le corsie o il senso di marcia ma possono anche essere oltrepassate. Una striscia continua longitudinale può affiancarne altra discontinua. Il conducente può oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non può oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua. I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce. La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedano, può essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a più di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia può essere temporaneamente spostata, purchè la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata. Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata. I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue. Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto. Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti. Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto. Sono considerate strisce continue le file di chiodi o di altri elementi sia longitudinali che trasversali. Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi. I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa. Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. semprechè il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

 

Pagina 2/15 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional